Sono ammessi a presentare istanza di contributo i consorzi di tutela riconosciuti e le associazioni temporanee tra i consorzi di tutela. La scadenza per la presentazione dei progetti è fissata alle ore 12.00 dell’8 settembre 2022.
La finalità del decreto in commento è quello:
- di sostenere e di incrementare la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli;
- di informare i consumatori sui regimi di qualità e sul consumo responsabile di tali prodotti, sviluppando azioni di informazione e divulgazione sul consumo responsabile di vino, migliorando la comunicazione sull’origine, le proprietà, le caratteristiche e le qualità dei prodotti;
- di sostenere azioni per lo sviluppo dei prodotti vitivinicoli.
Possono essere finanziate una o più attività, di seguito indicate:
- campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche (comprese visite dimostrative presso i territori di produzione;
- azioni di divulgazione, informazione e formazione rivolte ad operatori del settore della distribuzione e del canale HO.RE.CA. (alberghi, villaggi turistici, pub, pasticcerie, ristoranti, ma anche aziende di distribuzione di alimenti e di allestimento cucine);
- formazione professionale presso le scuole alberghiere;
- azioni in materia di promozione e pubblicità veicolate attraverso i principali mezzi di comunicazione tradizionale (stampa, tv, radio, affissioni) e i canali digitali (azioni web e new media tramite social network ecc.), che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti vitivinicoli, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o sostenibilità;
- partecipazioni a fiere ed esposizioni.
Entità del contributo – La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 90% delle spese ammissibili. I progetti devono avere un importo minimo pari ad € 100.000,00. L’importo massimo di contributo, per progetto approvato, è pari ad € 500.000,00.
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Soggetti ammissibili ed esclusi – Sono ammessi a presentare progetti i seguenti soggetti:
- consorzi di tutela;
- associazioni temporanee tra i consorzi di tutela.
I soggetti di tutela, possono presentare i progetti, in forma singola o in forma associata.
Le associazioni temporanee tra i consorzi di tutela devono essere micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’allegato I del Regolamento UE n. 702/2014.
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