Superbonus al 110%: le agevolazioni sono previste per alcune categorie di lavori edili eseguiti dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a condizione che si tratti di grandi interventi finalizzati a migliorare il rischio sismico e la classe energetica degli edifici.
Immobili e beneficiari
Prime case e seconde case che si trovano in un condominio: hanno diritto al Bonus per gli interventi miglioramento sismico (nelle zone sismiche 1, 2 o 3) e di riqualificazione energetica.
Unifamiliari (abitazione principale): hanno diritto al Bonus per gli interventi di miglioramento sismico (nelle zone sismiche 1, 2 o 3) e di riqualificazione energetica.
Unifamiliari (senza i requisiti di abitazione principale): hanno diritto al Bonus solo per i lavori di miglioramento sismico (nelle zone sismiche 1, 2 o 3).
Sconto, cessione o detrazione
L’agevolazione verrà erogata sotto forma di sconto in fattura, con cessione del credito a chi ha eseguito i lavori (o a banche e altri intermediari), oppure come detrazione fiscale in 5 anni.
Interventi di riqualificazione energetica
Si ha diritto al Super ecobonus solo per interventi a carattere strutturale e se si migliora la classe energetica degli edifici di almeno due livelli. Se tale risultato non fosse possibile, è sufficiente che i lavori conseguano una classe energetica più alta.
a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:
– a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A),
– a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo),
– a microcogenerazione.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.
Sia per gli interventi di cui alla lettera b) che alla lettera c), l’incentivo è riconosciuto anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
E’ possibile usufruire dell’ecobonus del 110% anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico diversi dai precedenti, come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati alle precedenti lettere a), b) e c).
La realizzazione dei predetti interventi trainanti di cui alle lettere a), b) e c) permette di aumentare al 110% anche la detrazione per l’installazione di colonnine elettriche per la ricarica delle auto.
A seguito della realizzazione di interventi trainanti che danno diritto al super ecobonus è possibile accedere alla detrazione del 110% anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore 48.000 euro e comunque nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Interventi di miglioramento sismico
- Messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici
- Passaggio ad una classe di rischio inferiore
- Passaggio a due classi di rischio inferiori
- Acquisto di edifici antisismici con demolizione e ricostruzione
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